Puoi redigere il bilancio in forma abbreviata se, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superi due dei tre limiti previsti dalla legge: totale attivo 5.500.000 €, ricavi 11.000.000 €, 50 dipendenti in media. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo: puoi sempre scegliere lo schema ordinario anche se rientri nei limiti.
In breve:
- Le soglie aggiornate dal D.Lgs. n. 125/2024 si applicano già dal 2024 e 2025, ampliando la platea delle imprese ammissibili.
- Il bilancio abbreviato si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa con contenuti più snelli rispetto alla forma ordinaria; può essere esonerato dal rendiconto finanziario.
- La nota integrativa deve coprire i principali criteri di valutazione e le movimentazioni di immobilizzazioni, crediti e debiti, con regole più leggere rispetto alla versione standard.
- Il deposito entro 30 giorni dall’assemblea e il rispetto delle soglie conteggiate su due esercizi consecutivi sono fondamentali per mantenere o perdere il diritto di utilizzare questa forma semplificata.
Indice
- Requisiti dimensionali aggiornati e modalità di calcolo
- Composizione pratica: stato patrimoniale, conto economico e aggregazioni consentite
- Nota integrativa: obblighi informativi e casi di esonero dalla relazione sulla gestione
- Termini e adempimenti: approvazione, verbale e deposito al Registro delle Imprese
- Quando decade il diritto al bilancio abbreviato e conseguenze pratiche
- Prospettiva dello Studio Arcara: consigli pratici e criteri per la scelta
- Come possiamo aiutarti nella predisposizione e nel deposito del bilancio
- Domande frequenti
- Fonti
Requisiti dimensionali aggiornati e modalità di calcolo
Le soglie attuali derivano dall’art. 2435-bis del codice civile, aggiornato dal D.Lgs. n. 125/2024. Per restare nel perimetro del bilancio abbreviato non devi superare due dei tre parametri seguenti:
- totale dell’attivo non superiore a 5.500.000 €, somma di immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti attivi;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico) non superiori a 11.000.000 €, al netto delle rettifiche ma incluse le variazioni delle rimanenze quando rilevanti per l’attività tipica;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio non superiore a 50 unità.
Il numero medio dei dipendenti si calcola dividendo la somma dei dipendenti in forza in ciascun mese (o periodo di paga) per il numero di mesi dell’esercizio: una società con 40 dipendenti per otto mesi e 55 per i restanti quattro ottiene una media di circa 45, quindi resta sotto soglia. Per le società neocostituite il primo esercizio si valuta da solo, senza il requisito dei “due esercizi consecutivi”; per gli esercizi di durata diversa dall’anno solare, i ricavi vanno ragguagliati su base annua prima del confronto con il limite.
Le soglie aggiornate dal D.Lgs. n. 125/2024 si applicano già agli esercizi 2024 e 2025, ampliando la platea di società che possono adottare la forma abbreviata rispetto ai limiti precedenti.
Composizione pratica: stato patrimoniale, conto economico e aggregazioni consentite
Il manuale operativo delle Camere di Commercio conferma che il bilancio abbreviato resta composto da tre documenti, ciascuno con un contenuto semplificato rispetto allo schema ordinario:
- stato patrimoniale: mantiene la struttura prevista dall’articolo 2424 ma permette di raggruppare alcune voci, ad esempio accorpando crediti e debiti di diversa scadenza entro le macro categorie previste dalla norma;
- conto economico: consente raggruppamenti tra voci di natura simile e l’indicazione in forma sintetica di plusvalenze e minusvalenze da alienazioni, senza il dettaglio richiesto nello schema ordinario;
- nota integrativa: conserva un contenuto informativo ridotto rispetto al bilancio ordinario, concentrato sulle voci essenziali per la lettura della situazione patrimoniale ed economica.
Le società che adottano questo schema beneficiano inoltre dell’esonero dal rendiconto finanziario, che nello schema ordinario rappresenta un quarto documento obbligatorio. Questo esonero riduce concretamente il lavoro di predisposizione, soprattutto per chi gestisce la contabilità con risorse interne limitate.
Nota integrativa: obblighi informativi e casi di esonero dalla relazione sulla gestione
La nota integrativa resta obbligatoria anche in forma abbreviata, ma con un contenuto informativo selezionato tra i numeri previsti dall’articolo 2427 del codice civile. Alcune informazioni restano comunque necessarie:
- criteri di valutazione applicati alle principali voci di bilancio;
- movimenti delle immobilizzazioni e composizione dei crediti e debiti per scadenza;
- impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;
- compensi agli amministratori e ai membri degli organi di controllo, quando previsti.
L’esonero dalla relazione sulla gestione (articolo 2428) scatta quando le informazioni richieste, come il numero e il valore nominale di azioni proprie o la descrizione dei principali rischi, vengono già riportate in nota integrativa. Le microimprese, disciplinate dall’articolo 2435-ter, godono di un regime ancora più semplificato, ma questo regime non si applica a banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione, sempre esclusi dalle forme semplificate.
Un consiglio: Verifica che ogni voce richiesta dall’articolo 2427 trovi corrispondenza esplicita in nota integrativa: evita così richieste di integrazione da parte del Registro delle Imprese.

Termini e adempimenti: approvazione, verbale e deposito al Registro delle Imprese
Il bilancio va approvato in assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, termine prorogabile a 180 giorni nei casi previsti dallo statuto (ad esempio per società con particolari esigenze di consolidamento). Una volta approvato, il deposito al Registro delle Imprese segue regole precise, descritte nel manuale operativo della Camera di Commercio:
- deposito entro 30 giorni dalla data di approvazione assembleare;
- allegazione del verbale di assemblea e, dove richiesto, della nota integrativa in formato XBRL;
- indicazione degli estremi di registrazione del verbale all’Agenzia delle Entrate quando l’assemblea ha deliberato la distribuzione di utili, come richiamato nella guida della Camera di Commercio di Firenze;
- controllo finale della coerenza tra importi del bilancio depositato e quelli approvati in assemblea.
Dimenticare il protocollo di registrazione del verbale in presenza di distribuzione utili è un errore frequente che genera richieste integrative dal Registro delle Imprese.
Quando decade il diritto al bilancio abbreviato e conseguenze pratiche
Il diritto a redigere il bilancio in forma abbreviata decade quando superi due dei tre parametri per due esercizi consecutivi. In questo caso, dall’esercizio successivo sei tenuto ad adottare lo schema ordinario, con conseguente obbligo di redigere anche il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione in forma completa.
- la decadenza non è retroattiva: riguarda solo gli esercizi futuri, non quelli già depositati in forma abbreviata;
- società quotate, imprese di investimento e intermediari finanziari sono sempre esclusi dalla forma abbreviata, indipendentemente dalle dimensioni;
- le società che redigono il bilancio consolidato o che sono incluse in un gruppo soggetto a consolidamento seguono regole specifiche, da valutare caso per caso.
Prospettiva dello Studio Arcara: consigli pratici e criteri per la scelta
Rientrare nelle soglie non significa automaticamente che la forma abbreviata sia la scelta migliore. Quando una società pianifica di richiedere finanziamenti bancari, affrontare operazioni straordinarie o presentarsi a investitori, un bilancio più dettagliato, con rendiconto finanziario e relazione sulla gestione, può facilitare l’istruttoria e trasmettere maggiore trasparenza gestionale.
Si consiglia di valutare questa decisione anno per anno, non come scelta definitiva: una società che oggi rientra nei limiti può avvicinarsi alle soglie nell’esercizio successivo, e conviene simulare i parametri sui due esercizi prima di impostare lo schema di bilancio. Questa attenzione preventiva evita bilanci rettificativi e richieste di chiarimento dal Registro delle Imprese.
— Studio
Come possiamo aiutarti nella predisposizione e nel deposito del bilancio
Offriamo supporto nella predisposizione del bilancio abbreviato, inclusi calcolo dei parametri dimensionali secondo la contabilità per partita doppia semplificata, redazione della nota integrativa, gestione del verbale assembleare e deposito al Registro delle Imprese.

| Attività | Cosa includiamo |
|---|---|
| Formazione del bilancio | Calcolo soglie, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa |
| Predisposizione nota integrativa | Verifica copertura dei numeri richiesti dall’articolo 2427 |
| Deposito al Registro delle Imprese | Allegati obbligatori, verbale, formato XBRL |
| Rapporti con organi di controllo | Coordinamento tra bilancio, revisore e collegio sindacale |
Un consiglio: Richiedi una verifica dei requisiti prima della chiusura dell’esercizio: anticipare il calcolo delle soglie ti permette di scegliere lo schema giusto senza sorprese in assemblea.
Se vuoi una verifica gratuita dei requisiti e un preventivo personalizzato per la predisposizione del tuo bilancio, contattaci: la nostra consulenza fiscale e amministrativa copre ogni fase, dal calcolo delle soglie al deposito finale.
Questo articolo fornisce informazioni generali e non sostituisce il parere di un consulente finanziario qualificato. Consulta un professionista finanziario qualificato riguardo al tuo caso specifico prima di agire in base a questo contenuto.
Domande frequenti
Quali sono i nuovi requisiti per il bilancio abbreviato nel 2026?
Per l’esercizio 2026 restano valide le soglie introdotte dal D.Lgs. n. 125/2024. Puoi adottare la forma abbreviata se non superi due dei tre limiti nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi.
Quali sono le nuove soglie per il bilancio abbreviato nel 2026?
Le soglie attuali, fissate dal D.Lgs. n. 125/2024, si applicano già agli esercizi 2024 e 2025. Hanno sostituito limiti più bassi, ampliando il numero di società che possono scegliere la forma semplificata.
Quali imprese possono redigere il bilancio in forma abbreviata?
Possono adottarlo le società non quotate che rispettano i limiti dimensionali previsti, come indicato nei commentari all’articolo 2435-bis. Restano sempre escluse le società quotate, le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, indipendentemente dalle loro dimensioni.
Qual è lo schema del bilancio abbreviato?
Lo schema prevede stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, come confermato dal manuale operativo delle Camere di Commercio. Rispetto allo schema ordinario, consente raggruppamenti di voci e prevede l’esonero dal rendiconto finanziario e, in presenza di determinate condizioni, dalla relazione sulla gestione.
Fonti
- Gazzetta Ufficiale — Testo modifiche art. 2435-bis
- Manuale operativo per il deposito bilanci (Registro Imprese, 2026)
- Camera di Commercio di Firenze — Guida deposito bilanci